CERTIFICATO DI AGIBILITA' E ABITABILITA'
L’obbligo sussiste anche qualora su edifici esistenti vengano
eseguiti interventi edilizi che modifichino lo stato autorizzato
dei luoghi, alterandone le condizioni igienico-sanitarie. Nello
specifico, la certificazione è necessaria in caso di variazioni
significative delle superfici calpestabili, delle altezze
interne o delle superfici finestrate.
L'agibilità attesta la conformità dell'immobile rispetto alle
normative urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie,
impiantistiche e di sicurezza strutturale, nonché il rispetto
dei requisiti di efficienza energetica e di isolamento acustico.
Si tratta, dunque, di un documento fondamentale che certifica la
regolarità dell'unità immobiliare o del fabbricato secondo la
normativa vigente. In sede di compravendita, esso rappresenta
una garanzia sia per il venditore che per l’acquirente,
conferendo valore aggiunto e certezza giuridica al passaggio di
proprietà.
Nonostante l’obbligatorietà, può accadere che un immobile
risulti privo di tale certificazione. Spesso il proprietario ne
viene a conoscenza, anche a distanza di anni, solo in fase di
vendita, alla stipula di un contratto d’affitto o durante la
predisposizione di pratiche
S.U.A.P.E. (Sportello Unico per le Attività Produttive
e per l'Edilizia).
In tali circostanze, il professionista incaricato, previa
analisi della documentazione disponibile, può predisporre la
pratica necessaria per regolarizzare l'immobile e depositare la
segnalazione di agibilità.
Ultimo aggiornamento : 20/02/2026
